QUALI SONO LE CONSEGUENZE PENALI IN CASO DI INCIDENTE STRADALE?

QUALI SONO LE CONSEGUENZE PENALI IN CASO DI INCIDENTE STRADALE?

A cura dell’Avv. Elena Graziani

 

La legge n. 41 del 2016 ha introdotto nel codice penale due nuove ipotesi di reato : l’omicidio stradale e le lesioni stradali.

Prima di questa riforma, l’ipotesi di decesso avvenuto a causa della condotta imprudente da parte del conducente di un veicolo a motore era disciplinata dal più generale delitto di omicidio colposo che punisce colui che procura per colpa la morte di un uomo. L’ipotesi di omicidio stradale è oggi sottratta dall’art. 589 c.p. – omicidio colposo – ed è integralmente regolata dal successivo art. 589 bis c.p..

L’ipotesi “base” è sempre rappresentata dalla condotta del conducente di un veicolo a motore che per inosservanza delle norme in materia di circolazione stradale, causa la morte di una persona e prevede la sanzione della reclusione da 2 a 7 anni. Sanzioni che sono poi aggravate nelle ipotesi in cui il conducente commetta il reato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.

E’ proprio a queste ultime ipotesi che la nostra mente “vola” quando apprendiamo simili notizie dai fatti di cronaca. Difficilmente ci sentiamo “chiamati in causa” ritenendo, erroneamente, che le ipotesi in cui i soggetti coinvolti vengano indagati in procedimenti penali siano esclusivamente quelle nelle quali il guidatore del mezzo abbia assunto alcool o droghe.

In realtà non è così.

Quali sono i casi in cui possiamo essere ritenuti colpevoli di omicidio stradale?

Elemento necessario perché vi sia responsabilità del guidatore è il mancato rispetto delle norme del Codice della Strada: qualora un soggetto cagioni, per colpa, la morte di una persona avendo contravvenuto ad una di queste norme sarà punito.

La pena verrà poi aumentata – oltre che nel caso di assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti – anche in caso di manovre ritenute particolarmente pericolose. In particolare quando il conducente di un veicolo a motore cagioni per colpa la morte di una persona:

 

1) procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h;

 

2) su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;

 

3) attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso;

 

4) circolando contromano;

 

5) a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

 

Per quanto riguarda, invece, le lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale, queste sono oggetto di un trattamento giuridico diverso in base alla loro entità ed alla ricorrenza delle aggravanti. Infatti, mentre le lesioni lievissime o lievi – inferiori a 40 giorni – continuano ad essere punite dall’art.590 c.p., per quelle gravi o gravissime si applica la nuova previsione dell’art.590 bis c.p..

A tale fattispecie semplice è collegata la pena della reclusione, rispettivamente da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le gravissime. Mentre l’ipotesi di cui all’articolo 590 del c.p., tuttora applicabile nei casi di lesioni lievi e lievissime, è procedibile a querela di parte (e quindi il procedimento penale potrà essere interrotto in qualunque istante per volontà della persona offesa, attraverso la remissione di querela), la recente fattispecie incriminatrice è procedibile d’ufficio. Ciò implica che in caso di lesioni con una prognosi superiore a 40 giorni, anche in caso di contraria volontà della vottima del reato (si pensi al caso di un genitore investito dal figlio, o di un coniuge investito dall’altro coniuge), comunque il procedimento penale seguirà il suo corso!

Anche con riferimento alle lesioni la riforma ha previsto una serie di aggravamenti di pena connessi a particolari modalità del comportamento del conducente ed in particolare:

1) nel caso in cui il conducente commetta il reato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (da 3 a 5 anni di reclusione per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per quelle gravissime);

2)nel caso in cui il conducente causi la morte del terzo in una condizione di ebbrezza alcoolica;

3) quando il conducente del veicolo a motore commette particolari imprudenze e così procura a terzi le lesioni. Si tratta dei casi in cui il conducente del veicolo a motore:

  • procede in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h
  • procede su strade extraurbane ad un velocità superiori di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita
  • attraversa un incrocio con il semaforo rosso
  • circola contromano
  • effettua una inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di un attraversamento pedonale o in presenza di una linea continua.

Si consiglia infine, di prestare particolare attenzione alla guida anche per il fatto che, oltre alle sopra descritte conseguenze penali, la legge 23 marzo 2016 n. 41 è intervenuta anche sulle norme del codice della strada che riguardano le sanzioni amministrative accessorie conseguenti ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o gravissime. In questi casi è prevista, infatti, anche l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. L’art. 222 co. 2 c.d.s. adesso prevede che a seguito della condanna, ovvero dell’applicazione della pena su richiesta delle parti per i reali di omicidio stradale (art. 589-bis C.P.) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.), anche qualora sia disposta la sospensione condizionale della pena, il Prefetto del luogo in cui è avvenuto l’incidente disponga la revoca della patente di guida del condannato.

 

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