Lesioni personali e attività sportiva

Lesioni personali e attività sportiva. Nuova pronuncia della Cassazione: colpire il portiere che ha appena parato il pallone configura il reato di lesioni personali (Cass. 11991/2017).

Articolo dell’Avv. Elena Graziani

La vicenda.

Nel corso di una partita di calcio il portiere si era impossessato del pallone e, gettatosi a terra per difenderlo, veniva colpito con violenza più volte dagli imputati, che cercavano di favorirne il rilascio.

La Corte di Appello confermava il reato di lesioni personali a carico degli imputati, ritenendo che simile comportamento violi il rispetto delle regole di gioco ed il principio di lealtà sportiva.

La difesa proproneva ricorso per Cassazione avverso la sentenza in questione, lamentando il mancato riconoscimento della “scriminante del rischio consentito”. La c.d. “violenza sportiva” costituisce ormai da tempo una scriminante (la cui sussistenza comporta che l’autore del fatto non venga punito) di fatti lesivi che si possono verificare durante l’attività sportiva, proprio in considerazione della carica agonistica e del contrasto fisico insiti in molti sport. La difesa pertanto riteneva che le condotte attribuite agli imputati si sarebbero verificate durante la gara come sviluppo fisiologico di un’azione concitata, costituendo pertanto un mero illecito sportivo e non invece un reato.

Si rileva infatti che la competizione sportiva (non soltanto le partite di calcio quindi) è non solo ammessa ed incoraggiata dalla legge e dallo Stato, bensì ritenuta dalla coscienza sociale come un’attività positiva per lo sviluppo dell’intera comunità. Per questo motivo non si può ravvisare nel comportamento dello sportivo che, pur rispettoso delle regole del gioco, cagioni una lesione ad un avversario, quella antigiuridicità che legittima la punizione da parte dello Stato e l’irrogazione al medesimo di una condanna.

La decisione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11991/2017, ha abbracciato le conclusioni del giudice di appello, escludendo anch’essa la scriminante atipica del rischio consentito nel caso in esame.

Ha ritenuto infatti che detta scriminante non sia applicabile e che quindi l’autore del fatto vada punito, nel caso in cui, nel corso di un incontro di calcio, l’imputato colpisca l’avversario con un pugno al di fuori di un’azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni estranee alla dinamica sportiva. Nella disciplina calcistica, l’azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero di movimenti, anche senza palla, funzionali alle strategie tattiche (blocco degli avversari, marcamenti, tagli in area ecc.). In questo caso, pur essendo l’azione di gioco terminata con l’impossessamento del pallone da parte del portiere, che si era gettato a terra per difenderlo, gli imputati lo avevano colpito più volte, superando le norme proprie del calcio: risultava chiaro dal loro agire violento l’elemento volontario del delitto di lesioni in danno dell’avversario. Per questo motivo dichiarava il ricorso della difesa degli imputati inammissibile, confermando la condanna loro inflitta dalla Corte di Appello.

 

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