Dopo anni di attesa con la Legge n. 55 del 06/05/2015 si è data attuazione alla riforma della disciplina del divorzio abbreviando così i tempi per sciogliere il vincolo del matrimonio.
La Legge è entrata in vigore l’anno scorso ma ad oggi evidentemente è ancora poco noto il suo contenuto ai cittadini, ciò si desume dalle poche richieste presentate sul territorio, e quindi brevemente di seguito si fornisce qualche accenno per stimolare l’attenzione sull’argomento.
I cambiamenti sociali dalla legge sul divorzio del 1970 ad oggi sono stati tali che la necessità di intervenire sulla normativa si è sentita già da molti anni, tant’è che la giurisprudenza più volte si è espressa con sentenze della Cassazione che di fatto hanno anticipato gli effetti del divorzio.
La Legge 162/14 prima e la 55/2015 poi, hanno così tradotto e formalizzato quanto già era all’attenzione nelle sedi giudiziarie
Quali sono le principali modifiche della riforma: la riduzione dei tempi per richiedere il divorzio e le modalità della richiesta.
Innanzi tutto la decorrenza del periodo della separazione legale è a far data dalla comparizione della coppia davanti al Presidente del Tribunale o dalla data certificata nell’accordo di separazione nella negoziazione assistita o della data dell’accordo davanti all’Ufficiale di Stato civile.
Da tale data si può chiedere il divorzio trascorsi dodici mesi in caso si separazione giudiziale e dopo sei mesi in caso di separazione consensuale ciò senza limitazioni date dalla presenza di figli minori o non autosufficienti.
Il legislatore ha voluto “premiare” le coppie più responsabili che sono riuscite a raggiungere un accordo abbreviando maggiormente i tempi per il divorzio.
Il divorzio in questi casi diventa anche più facile in quanto le parti possono in alternativa al ricorso giudiziario consensuale presentare un accordo per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili tramite la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte che consente di accelerare i tempi ulteriormente di definizione del procedimento con una pronuncia rapida.
È anche possibile presentare domanda congiunta all’ufficiale di stato civile ai sensi dell’art. 12 Dl 132/14; tale procedura è riservata solo nei casi ove non vi siano figli minori o portatori di handicap o maggiorenni non autosufficienti, non è possibile inoltre ricorre a questa procedura nei casi in cui si intenda effettuare trasferimenti patrimoniali.
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
La durata del divorzio dipenderà quindi dalle condizioni dei coniugi, dalla composizione della famiglia e soprattutto dalle scelte effettuate dalle parti al momento della separazione.
È, quindi, importante per una coppia che decide di separarsi o divorziare informarsi adeguatamente per individuare la strada personale “breve e facile” e/o in ogni caso meno gravosa prima di tutto in termini di sofferenza psicologica e perché no anche economica.