BREVE EXCURSUS DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI STUPEFACENTI

L’ATTUALE DISCIPLINA CONSEGUENTE AI RECENTI CAMBIAMENTI NORMATIVI.

La disciplina attualmente in vigore in materia di stupefacenti (ancora oggi dettata dal DPR 309/1990) è il risultato di una serie di cambiamenti normativi succedutisi a partire dal referendum del 1993, con il quale si sancì la non punibilità dei soli consumatori di sostanze stupefacenti, specialmente in relazione all’uso di cannabis.

Prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 309/90, la l. 685/1975 aveva introdotto il concetto di “modica quantità”, utile per poter differenziare il soggetto esclusivamente assuntore di sostanze da quello di spacciatore che, a differenza del primo, doveva essere punito con apposite pene. Sino a quel momento, infatti, veniva repressa e punita ogni condotta illecita legata alle sostanze stupefacenti, senza distinzione tra utilizzo personale e spaccio.

Con la legge del 1975 per la prima volta, quindi, veniva prevista la possibilità di non punire il semplice consumatore di sostanze stupefacenti. Mancava però una definizione precisa di “modica quantità”, concetto che quindi era rimesso alla completa discrezionalità del giudice. Per detto motivo la Corte di cassazione intervenne nel merito, cercando di dettare delle linee guida che i giudici avrebbero dovuto seguire per giungere a conclusioni simili, stabilendo che una ‘modica quantità’ poteva rinvenirsi anche non necessariamente in un modico quantitativo di stupefacente, ma doveva emergere con chiarezza lo stato di tossicodipendenza del soggetto e, tramite accertamenti scientifici, il magistrato, per giungere ad una sentenza di assoluzione o di condanna, avrebbe dovuto comprendere, oltre la natura e la composizione della sostanza, anche il numero di dosi attive medie ricavabili dal quantitativo rinvenuto.

Nel 1990 si assistette all’entrata in vigore del cd. “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope”, nel quale confluì anche la cd. legge “Vassalli-Russo- Jervolino”. La più importante novità rispetto alla precedente normativa fu l’eliminazione dell’incerto concetto di ‘modica quantità’ e la sua sostituzione con quello di “dose media giornaliera”, dove i limiti quantitativi della sostanza drogante che potevano essere assunti legalmente venivano definiti per legge, tramite un decreto ministeriale. Il mero assuntore di sostanze stupefacenti, con il nuovo testo unico, veniva considerato sì un malato da curare, e quindi non soggetto ad alcuna sanzione penale, ma il suo comportamento era comunque contrario ai principi di convivenza sociale, e pertanto sottoposto a sanzione amministrativa (sospensione della patente di guida, della licenza del porto d’armi, del passaporto con durata da un minimo di un mese ad un massimo di un anno).

Con il referendum del 1993 ci fu una nuova inversione di tendenza. Venne eliminato nuovamente il concetto di ‘dose media giornaliera’ e, conseguentemente, ripristinato il potere discrezionale del giudice.

Nel 2006 entrò in vigore la cd. “legge Fini-Giovanardi”, con le correlate tabelle ministeriali, caratterizzata da un inasprimento delle sanzioni relative alle condotte di produzione, traffico, detenzione illecita ed uso di sostanze stupefacenti e dall’abolizione della distinzione tra le cd. “droghe pesanti” come l’eroina o la cocaina, e le cd. “droghe leggere” quale l’hashish e la marijuana. Con questa nuova norma venne inserito il criterio della quantità, parametrato al principio attivo (quello realmente drogante) contenuto nella sostanza rinvenuta, e dettato un elenco di comportamenti puniti sempre e comunque in quanto sintomatici di un’attività di cessione (legati, oltre alla quantità, alle modalità di presentazione della sostanza e alle circostanze dell’evento). La contestazione penale scattava quindi con il superamento dei limiti del principio attivo indicato nella tabella ministeriale.

Detta legge però, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale il 12.2.14. Con detta pronuncia è tornata quindi in vigore la disciplina precedente alla Fini – Giovanardi.

Per ricapitolare, ad oggi per chi coltiva, produce, fabbrica, estrae, vende offre o mette in vendita cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, acquista, trasporta, esporta, importa:

  • se il reato riguarda le droghe pesanti, si applica la normativa precedente al 2006 che prevede una pena nel minimo di anni 6 di reclusione ed un massimo di anni 20 oltre la multa da € 25.822 ad € 258.228 ;
  • se il reato riguarda le droghe leggere, si applica la normativa abrogata nel 2006 in quanto più favorevole rispetto alla precedente, che prevede una pena nel minimo di anni 2 di reclusione ed un massimo di anni 6 di reclusione, oltre la multa da € 5.164 a € 77.468);
  • se il fatto per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione o per la quantità o la qualità delle sostanze risulta di lieve entità, la pena prevista va da un minimo di mesi 6 ad un massimo di anni 4 di reclusione, con la multa da € 1.032 ad € 10.329;
  • l’art. 75 c. 1 bis T.U. Oggi prevede che la destinazione all’uso personale dovrà desumersi: 1) dal mancato superamento della quantità di sostanza stupefacente dei limiti massimi indicati mediante decreto del Ministero della Salute; 2) dalle modalità di presentazione delle sostanze, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato; 3) da altre circostanze dell’azione da cui possa evincersi che le sostanze siano destinate ad un complessivo consumo personale.

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