STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“AGAPE - Crescere Insieme
Associazione per la cura ed il sostegno nei rapporti familiari”
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Articolo 1 – Denominazione
1.1 – È costituita l’associazione denominata “AGAPE - Crescere Insieme - Associazione per la cura ed il sostegno nei rapporti familiari”.
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Articolo 2 – Sede
2.1 – l’Associazione ha sede in Prato. La variazione della sede non costituisce modifica del presente statuto e può essere deliberata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo.
2.2 – Potranno essere istituiti delegazioni ed uffici anche in altri comuni onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell’Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo della rete di relazioni di supporto all’Associazione stessa.
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Articolo 3 - Scopo
3.1 – L’Associazione, che non ha finalità di lucro, è apolitica e persegue lo scopo di:
- aiutare la coppia ed i componenti del nucleo familiare che si trovano ad affrontare un periodo di crisi attraverso l’ascolto ed il dialogo ed una attenta opera di mediazione che permetta il recupero ancor prima del singolo che della coppia o del contesto familiare per poi aiutarlo a trovare il canale di comunicazione con gli altri, al principale scopo di prevenire la crisi e conseguente separazione della coppia e la disgregazione della famiglia ;
- sostenere la coppia e la famiglia al momento della crisi e della separazione attraverso un eterogeneo complesso di attività e di consigli di professionisti (avvocati, psicologi, medici, terapeuti) anche umanamente oltreché professionalmente idonei ad accompagnare i componenti della famiglia nel difficile percorso giudiziario, psicologico e sociale ;
- organizzare incontri , convegni, seminari, corsi mediante l’utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione ai fini di dare informazione in ordine ai diritti del singolo ed in particolare del minore e fornire quindi gli strumenti giuridici e non per la tutela dei bisogni della persona ;
- istituire corsi di formazione e gruppi di lavoro su temi specifici in materia di famiglia ;
- pubblicare periodici, atti, libri, opuscoli, comunicati, anche su supporto ottico e magnetico relativi alle proprie finalità;
- mantenere i rapporti e gli scambi culturali con le Istituzioni e con le Fondazioni, Società e associazioni sia italiane che straniere che si occupano della tutela della famiglia e dei minori;
- aderire a organizzazioni e istituzioni culturali nazionali ed estere che perseguano gli stessi fini;
- prendere qualsiasi altra iniziativa atta a favorire il progresso e la diffusione dei propri obiettivi.
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Articolo 4 - Attività istituzionale ed attività connesse
4.1 – Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, patrimoniale e finanziaria che gli organi deliberanti riterranno opportuna e conforme ai fini sociali, e promuovere tutte quelle attività che, avuto riguardo alle specifiche e contingenti necessità, risulteranno complementari e d’ausilio con le proprie attività istituzionali.
4.2 – L’Associazione potrà, pertanto, a titolo meramente esplicativo e non esaustivo,
- Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento di operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- Stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
- Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- Partecipare, anche concorrendone alla costituzione, ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima o che, operando in settori connessi al proprio, possano apportare all’Associazione uno specifico beneficio in termini di risorse umane, organizzative, patrimoniali e finanziarie;
- Costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- Promuove e organizzare seminari, corsi di formazione, scuole, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;
- Gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali ai suoi scopi;
- Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti.
- Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
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Articolo 5 – Associati
5.1 – Possono presentare la domanda di ammissione per essere associati tutte le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età, associazioni culturali , società e fondazioni.
5.2 – Sono associati coloro la cui domanda sia stata approvata mediante deliberazione inappellabile adottata dal Consiglio Direttivo, senza necessità di motivazione. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, l’esercizio di tale attività.
5.3 – L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle regole previste dallo statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Gli associati si impegnano a prestare la loro collaborazione all’Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.
Gli associati sono obbligati alla corresponsione della quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
5.4 – La qualifica di associato è intrasmissibile, non è rivalutabile, e non conferisce alcun diritto sul patrimonio e sul fondo comune dell’Associazione, nemmeno per causa di morte.
5.5 - Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita associativa.
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Articolo 6 – Perdita della qualifica di associato
6.1 – La qualifica di associato si perde per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione
6.2 – L’associatoche intenderecedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto al Presidente la propria intenzione. Il recesso ha effetto dal termine dell’esercizio in corso secondo quanto previsto dall’art. 24 c.c..
6.3 – L’associato che non versa la quota associativa entro i trenta giorni successivi al termine stabilito dal Consiglio Direttivo decade dalla qualifica di associato, senza necessità di sollecito, avviso, intimazione o messa in mora.
6.4 – Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei propri membri l’esclusione di associati, per inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto
Il Consiglio Direttivo può escludere in qualsiasi momento, con decisione inappellabile, l’associato che non osservi le disposizioni dello statuto, dei regolamenti, dei deliberati dell’Assemblea e dei deliberati del Consiglio Direttivo, e che in qualsiasi modo danneggi moralmente o materialmente l’Associazione, e comunque per qualsiasi altro motivo che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, rendesse incompatibile o sconsigliabile la sua permanenza tra gli iscritti dell’Associazione.
6.5 - L’associato uscente non ha diritto al rimborso dei contributi né all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso.
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Articolo 7 – Fondo di dotazione
7.1 - Il fondo di dotazione dell’Associazione è costituito;
- dalle quote associative annuali versate dagli associati;
- dagli ulteriori versamenti degli associati e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative dell’Associazione;
- dai proventi delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi liberi offerti tanto da associati quanto da terzi. Tali contributi, per espressa disposizione dell’oblatore, potranno anche avere una destinazione specifica;
- dai contributi e dai finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti pubblici o privati.
7.2 – Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del fondo comune, che dovrà essere impiegato per il funzionamento dell’Associazione e per la realizzazione dei suoi scopi.
7.3 - Il fondo di dotazione dell’Associazione non potrà essere in alcun modo distribuito durante la vita dell’associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.
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Articolo 8 – Esercizio finanziario
8.1 - L’esercizio finanziario ha inizio con il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
8.2 - Entro il giorno 30 del mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziaro relativo all’esercizio decorso, accompagnato dalla relazione sulla gestione dell’esercizio, che dovrà essere sottoposto all’assemblea entro il 30 aprile, per l’approvazione.
8.3 – Qualora particolari esigenze lo richiedano, la riunione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto-economico finanziario potrà essere tenuta anche oltre il termine suddetto, purché entro il 30 giugno.
8.3 - Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, potrà affidare ad un revisore contabile o ad una società di revisione autorizzata l’incarico di esaminare e certificare il rendiconto annuale.
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Articolo 9 – Utili ed avanzi di gestione
9.1 – È vietata la distribuzione, diretta od indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
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Articolo 10 – Organi ed Uffici della Fondazione
10.1 - Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ;
- il segretario;
- il tesoriere.
10.2 - Sono uffici della associazione , ove nominati dal Consiglio Direttivo, il direttore e la segreteria amministrativa.
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Articolo 11 – L’Assemblea
11.1 – Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti gli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa per l’anno in corso. Ogni partecipante all’assemblea ha diritto ad un voto.
11.2 - L’assemblea delibera sui seguenti argomenti:
- il rendiconto economico finanziario dell’esercizio,
- l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo,
- l’elezione del tesoriere,
- le modificazioni dello Statuto,
- lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del fondo comune,
- ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle.
11.2 – L’assemblea viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.
11.3 – L’assemblea è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso. Qualora il presidente non provveda, la maggioranza del Consiglio Direttivo può richiedere che la convocazione venga effettuata dal Revisore dei Conti. La convocazione avviene con affissione dell’avviso presso la sede dell’Associazione, nei sette giorni che precedono l’assemblea.
11.4 – L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per modificare l’atto costitutivo o lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11.5 – L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da altra persona designata dall’assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.
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Articolo 12 – Consiglio Direttivo
12.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri , fino ad un massimo di nove, uno dei quali è il Presidente dell’Associazione. Il numero dei consiglieri è determinato dall’Assemblea che li nomina.
12.2 – I componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell’associazione e rimangono in carica per tre esercizi, e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili. Nel caso in cui perdessero la qualifica di socio per uno dei motivi di cui all’art. 6 , decadono automaticamente dalla carica di consiglieri .
12.3 – Nel caso in cui uno o più consiglieri vengano a mancare, purché resti in carica la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione di altrettanti membri, che resteranno in carica fino alla successiva assemblea.
12.4 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l’opportunità, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei all’informazione di tutti i suoi membri. Anche in assenza di formalità per la convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi membri.
12.5 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano d’età. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da colui che effettua la verbalizzazione.
12.6 – Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici od individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni. Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dallo Statuto o dall’Assemblea.
12.7 - Il Consiglio Direttivo potrà conferire delega per singole attività o per particolari settori di attività ad uno o più dei propri membri, che agiranno disgiuntamente fra loro, nei limiti delle deleghe a ciascuno di essi conferite. Potrà altresì istituire un Comitato Esecutivo nominato al suo interno, determinando le funzioni ad esso delegate fra quelle di competenza del Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo agirà come organo collegiale, con decisioni assunte a maggioranza dei membri presenti alle riunioni, senza obblighi di formalità per la convocazione delle sue riunioni, se non mezzi idonei all’informazione di tutti i membri. Le decisioni del Comitato Esecutivo potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti risulti con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il Consiglio Direttivo potrà altresì conferire procura speciale per il compimento di singoli atti o categorie di atti a propri membri od a soggetti esterni.
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Articolo 13 – Presidente dell’Associazione
13.1 - Il Presidente dell’Associazione, che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo, è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e resta in carica finché non decade il Consiglio che l’ha eletto. Nel caso in cui il Presidente cessi dall’incarico prima di tale momento, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con un altro suo membro.
13.2 - Il Presidente dell’Associazione esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell’Associazione. Egli cura altresì, con facoltà di sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell’Associazione.
13.3 - Il Presidente ha la legale rappresentanza della associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. Egli può delegare parte dei suoi compiti al Vice Presidente, ove nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato.
13.4 - Nei casi di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva.
13.5 – Il Presidente può nominare procuratori per l’esercizio delle attività di amministrazione eventualmente a lui delegate dal Consiglio Direttivo.
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Articolo 14 – Il segretario
14.1 – Il segretario mantiene i contatti con gli associati comunicando le iniziative dell’associazione e le convocazioni dell’assemblea;
14.2 - Redige i verbali delle riunioni dell’assemblea e del consiglio, si occupa della tenuta dei registri degli associati e dell’assemblea.
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Articolo 15 – Il tesoriere
15.1 – Il tesoriere si occupa della tenuta della contabilità dell’associazione e della redazione della relazione di rendiconto annuale di bilancio e del bilancio preventivo;
15.2 - Relaziona all’assemblea in ordine alla posizione economica – finanziaria dell’associazione.
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Articolo 16 - Scioglimento
16.1 – L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’ente sarà devoluto a favore di altri enti che perseguono finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
16.2 - Lo scioglimento anticipato dell’Associazione potrà essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
16.3 - Al momento della delibera di scioglimento, l’Assemblea nomina il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri.
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Articolo 17 – Rinvio
17.1 - Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge ed in particolare le disposizioni del Codice Civile.